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Finanziamenti agevolati per le imprese.
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Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

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La legge Finanziaria 2007 (c. 280-284) dispone a favore delle imprese un credito di imposta per i tre periodi di imposta 2007-2009 nella misura del 10% dei costi sostenuti (aumentati al 15% per i costi di R&S riferiti a contratti con università ed EPR), con un massimo di 15 milioni di euro di costi per anno ( e quindi un massimo di credito per anno di 1,5 milioni di euro). La Commissione Europea ha approvato la misura nei giorni scorsi, si attendono ora i decreti ministeriali attuativi per la definizione delle modalità operative per la fruizione del credito.

 

Notizie flash

L'articolo 5 del D.L. 1° luglio 2009 n.78 ("decreto anticrisi") e la successiva conversione nella L. 3 agosto 2009 n.102, non dispone nulla in merito alla cumulabilità dell'agevolazione denominata Tremonti-ter con altri incentivi che abbiano come oggetto gli stessi investimenti (sia sotto il profilo oggettivo che temporale).

La normativa "Tremonti-ter", infatti, non definisce nè parametri limitativi legati a specifiche casistiche, nè regole generali tali da escludere la cumulabilità con altre agevolazioni concorrenti.
In linea generale, la possibilità di cumulare l'agevolazione Tremonti-ter con altre concorrenti verrebbe esclusa nel caso in cui l'agevolazione stessa si configurasse come aiuto di stato.
Trattandosi di "una misura agevolativa di carattere generale, concessa in maniera automatica ed indiscriminata a tutte le imprese, ovunque localizzate in Italia, di tutti i settori economici che effettuano degli investimenti in determinate tipologie di beni in un preciso intervallo temporale" [1], è possibile sostenere che l'agevolazione in oggetto non si configuri come aiuto di stato.
In attesa delle opportune interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrare, possiamo quindi ritenere l'agevolazione Tremonti-ter cumulabile con altre attualmente vigenti.