Beneficiari
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. È altresì richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.
Le agevolazioni
Risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d’imposta precedenti:
• attività di ricerca e sviluppo ossia quelle attività finalizzate a perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa
• attività di innovazione tecnologica , cioè attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa
• attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Tra i costi agevolabili rientrano:
1. Le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori, entro determinati limiti), direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato
2. Commesse di ricerca attribuite ad università , enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica
3. Quota parte dell’ammortamento di privative industriali se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.
Sono poi agevolabili altre tipologie di costi, entro determinati limiti, quali costi di consulenza connessi a tali attività , quota parte dell’ammortamento di strumenti, attrezzature e software per il periodo di utilizzo nei progetti, eventuali materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi.
Il credito d’imposta spettante pari al è :
•12% per le attività di ricerca e sviluppo, con un massimale di beneficio per azienda pari a 3 mln €
•6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica
•10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile.
Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo, tra cui quelle sostenute per le commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività.
È da notare che la percentuale del beneficio aumenta sensibilmente, fino al 45%, in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia.
Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo, previo rilascio della certificazione dei costi sostenuti rilasciata dal revisore o dal soggetto incaricato della revisione.
Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono inoltre recuperare sottoforma di credito d’imposta la spesa sostenuta col revisore per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 per il periodo d’imposta.